Una società di servizi ha impugnato la sua esclusione da una gara d'appalto e, successivamente, con motivi aggiunti, l'aggiudicazione della stessa gara ad un altro operatore, utilizzando le medesime censure. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11301/2025, ha stabilito che in questo caso non è dovuto un secondo pagamento per il contributo unificato motivi aggiunti. La ragione risiede nella 'connessione forte' e nel rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due atti: l'annullamento dell'esclusione travolge necessariamente l'aggiudicazione. Non essendoci un ampliamento dell'oggetto della controversia, un'ulteriore tassa costituirebbe un ostacolo ingiustificato all'accesso alla giustizia, in contrasto con i principi del diritto europeo.
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