Una società ha contestato un avviso di accertamento per il pagamento della TIA, sostenendo che la società privata incaricata non avesse il potere di riscuotere il tributo, in quanto delegata da una società in house del Comune. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità della procedura. I giudici hanno chiarito che la gestione e la riscossione della tariffa rifiuti spettano per legge al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale può quindi delegare le attività materiali di accertamento. Inoltre, la richiesta di riduzione della tariffa per la produzione di rifiuti speciali è stata respinta poiché l'azienda non ha fornito prove concrete dello smaltimento autonomo. Di conseguenza, la società è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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