Una Comunità gestore del servizio di raccolta rifiuti ha impugnato una sentenza della Commissione Tributaria che aveva annullato gli avvisi di pagamento per la tassa rifiuti (TIA). Il metodo contestato, noto come 'vuoto per pieno', calcolava la parte variabile della tariffa in base al numero di svuotamenti dei cassonetti e al loro volume, indipendentemente dal riempimento effettivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il criterio 'vuoto per pieno' rappresenta una modalità di misurazione legittima e ragionevole, conforme al principio 'chi inquina paga', soprattutto in contesti dove la pesatura esatta dei rifiuti è tecnicamente difficile o eccessivamente costosa.
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