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Art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986

5 provvedimenti

Rinuncia al ricorso: effetti e spese legali
La Corte di Cassazione dichiara estinto un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia Fiscale. Il caso verteva sulla corretta tassazione di un contratto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. A causa della rinuncia al ricorso principale, il ricorso incidentale della società contribuente è stato assorbito. La Corte ha chiarito che in caso di rinuncia, non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: effetti sull’appello incidentale
La Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze processuali della rinuncia al ricorso principale. Con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia dell'Agenzia delle Entrate, assorbendo i ricorsi incidentali delle controparti. Fondamentale la precisazione che, in caso di rinuncia, non si applica l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, data la natura eccezionale e sanzionatoria della norma che lo prevede.
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Tassazione atto enunciato: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2456/2024, ha respinto il ricorso di una società contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro. La controversia verteva sulla tassazione di un contratto di fornitura d'opera, non registrato, ma menzionato (enunciato) in un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società stessa. La Corte ha confermato che la tassazione dell'atto enunciato è legittima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 131/1986, chiarendo che non si tratta di una duplicazione d'imposta e che il principio di alternatività IVA-registro non esclude l'applicazione dell'imposta fissa.
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Tassazione atto enunciato: la Cassazione decide
Una società ha contestato un avviso di liquidazione per l'imposta di registro su un contratto menzionato in un decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando il principio della tassazione atto enunciato. Ha stabilito che quando un atto giudiziario menziona un contratto non registrato, anche quest'ultimo diventa soggetto a imposta di registro, chiarendo che ciò non viola il principio di alternatività con l'IVA se l'imposta è applicata in misura fissa.
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Tassazione atto enunciato: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2315/2024, ha stabilito la legittimità della tassazione di un atto enunciato, come un contratto di fornitura, all'interno di un decreto ingiuntivo. La Corte ha rigettato il ricorso di una società, chiarendo che l'enunciazione in un atto giudiziario rende imponibile anche l'atto sottostante non registrato, senza violare il principio di alternatività IVA/registro e senza che sia necessario allegare il contratto stesso all'avviso di liquidazione.
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