Un intermediario assicurativo, d'accordo con una collaboratrice di un'agenzia concorrente, ha effettuato un accesso abusivo a sistema informatico per copiare i dati dei clienti e proporre tariffe più vantaggiose, realizzando uno storno di clientela. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato informatico, ritenendo provato l'uso illecito delle credenziali di un'altra dipendente. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di turbata libertà del commercio. I giudici hanno chiarito che la sottrazione di clienti, pur se attuata con mezzi scorretti, costituisce un illecito civile di concorrenza sleale e non un reato penale, a meno che non si miri a bloccare l'intera attività dell'impresa concorrente.
Continua »