Il Debitore ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi contro una procedura di pignoramento avviata dalla Banca, nella quale era intervenuto anche il Condominio per riscuotere spese arretrate. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibili le domande del Debitore, poiché quest'ultimo non aveva riassunto tempestivamente il processo dinanzi al giudice di primo grado entro il termine di tre mesi, dopo che la Corte d'Appello aveva dichiarato la nullità della prima sentenza per vizio di notifica. Il Debitore ha quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, rilevando la particolare complessità della questione e la sua importanza per l'uniforme interpretazione del diritto, ha deciso di non pronunciarsi immediatamente, ma ha rinviato la causa a una pubblica udienza, disponendo il trasferimento del fascicolo alla sezione civile competente.
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