La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un soggetto sottoposto a misura alternativa, ribadendo che l'**affidabilità del condannato** deve essere oggetto di una valutazione globale. Il Tribunale di Sorveglianza ha legittimamente considerato non solo l'ultima violazione, ma anche episodi precedenti già sanzionati con diffida. La giustificazione di non aver udito il citofono durante un controllo è stata ritenuta prova di scarsa diligenza, giustificando il giudizio negativo sulla condotta complessiva del ricorrente.
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