Il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova e detenzione domiciliare avanzata da un condannato. Il giudice riteneva applicabile il divieto triennale benefici penitenziari, poiché una precedente misura alternativa era stata interrotta. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del condannato e chiarisce una distinzione fondamentale: il divieto triennale si applica esclusivamente in caso di revoca della misura per colpa del condannato (fallimento del percorso rieducativo). Al contrario, se la misura cessa per cause oggettive e indipendenti dalla sua condotta, come la perdita incolpevole di un alloggio idoneo, non si applica alcuna sanzione ostativa. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla il provvedimento impugnato, ordinando al Tribunale di valutare nel merito la richiesta del condannato.
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