L'Agente della Riscossione ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento di una società, contestando l'esclusione dell'aggio esattoriale e di altre spese. Il Tribunale ha ammesso tali somme solo per le cartelle notificate prima del fallimento, escludendo il rango privilegiato dell'aggio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agente. I giudici hanno chiarito che l'aggio esattoriale nel fallimento non ha natura concorsuale se l'attività di esazione inizia dopo la dichiarazione di fallimento, poiché opera il principio di cristallizzazione del passivo. Inoltre, l'aggio costituisce il mero compenso per un servizio reso all'ente impositore e non partecipa del privilegio del tributo riscosso, restando un credito chirografario. Infine, la semplice produzione cartacea delle ricevute PEC non prova la regolare notifica senza la dimostrazione dell'invio dei documenti informatici originali.
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