La Corte di Cassazione ha confermato la revoca della semilibertà per un condannato, dichiarando inammissibile il suo ricorso. La vicenda ruota attorno alla scoperta di fatti delittuosi commessi dal soggetto poco prima della concessione del beneficio, ma rimasti ignoti al Magistrato di Sorveglianza al momento della decisione. La difesa sosteneva che tali elementi, non essendo cronologicamente successivi alla misura, non potessero costituire un presupposto per la revoca. Gli Ermellini hanno invece stabilito che la mancata conoscenza di circostanze rilevanti altera la prognosi di pericolosità sociale, configurando un legittimo motivo di annullamento del beneficio penitenziario. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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