Una Azienda Sanitaria Locale negava a una dipendente gli scatti di anzianità maturati, adducendo la pregressa precarietà del rapporto. La Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto della lavoratrice, ravvisando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Azienda. La Suprema Corte ha stabilito che l'appello era viziato, poiché non contestava la ragione fondamentale della sentenza d'appello, ovvero la violazione del principio di parità di trattamento.
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