La Corte di Cassazione ha stabilito che la chiusura esecuzione forzata avviene con l'ordinanza che approva il progetto di distribuzione. Tale provvedimento, se non opposto entro 20 giorni, diventa definitivo e inoppugnabile. Il giudice perde il potere di revocarlo, anche se l'ordine viola le norme fallimentari. Nel caso di specie, un giudice aveva revocato un'ordinanza di riparto dopo cinque mesi, a causa del fallimento del creditore sostituito, ma la Cassazione ha annullato tale revoca tardiva, ripristinando l'ordinanza originaria per mancata tempestiva opposizione.
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