La Corte d'Appello di Perugia ha respinto l'impugnazione presentata da una società e dai suoi fideiussori contro una sentenza del Tribunale di Spoleto in materia di contratti bancari. Gli appellanti contestavano la debenza di somme derivanti da rapporti di conto corrente, sollevando eccezioni di nullità della perizia tecnica (CTU), usura, anatocismo e violazione della normativa antitrust per le fideiussioni. La Corte ha rigettato ogni motivo, confermando la decisione di primo grado. È stata esclusa la violazione del contraddittorio nella CTU, ritenute infondate le censure su usura e anatocismo sulla base delle risultanze peritali e della corretta applicazione dei principi giuridici, e respinta l'eccezione sulla nullità delle garanzie.
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