Una società e i suoi amministratori, dopo aver ricevuto fondi UE per un progetto sulla pesca, sono stati citati dalla Corte dei Conti per danno erariale. Hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo una mancanza di giurisdizione contabile in virtù del loro status privato e di una precedente assoluzione penale. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che chiunque gestisca fondi pubblici, anche se privato, instaura un "rapporto di servizio" e ricade sotto la giurisdizione contabile in caso di loro distrazione.
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