Un contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo e un'intimazione di pagamento, sostenendo la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti. La controversia era giunta fino in Corte di Cassazione. Tuttavia, durante il processo, il contribuente ha aderito alla **definizione agevolata dei carichi**, la cosiddetta 'rottamazione'. Avendo pagato le somme dovute secondo il piano della sanatoria, ha soddisfatto i requisiti di legge per l'estinzione del giudizio. La Cassazione, prendendo atto del perfezionamento della procedura, ha dichiarato chiusa la causa senza entrare nel merito delle questioni. Di fatto, la lite è terminata grazie a una scelta amministrativa del contribuente, che ha reso superfluo il proseguimento del contenzioso.
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