Alcune società creditrici hanno ottenuto un indennizzo per l'eccessiva durata di un fallimento. Successivamente, hanno notificato il decreto di liquidazione senza fare opposizione, accettando implicitamente l'importo. Il Ministero della Giustizia ha invece proposto opposizione per contestare la durata. La Corte d'Appello ha erroneamente aumentato l'indennizzo alle società. La Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero: la notifica del decreto senza opposizione comporta acquiescenza, impedendo al giudice dell'opposizione di aumentare la somma. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che il taglio dell'indennizzo fino al 40% per l'elevato numero di parti non si applica automaticamente alle procedure fallimentari. Vince il Ministero, e l'indennizzo per equa riparazione viene ridotto alla cifra originaria di 2.800 euro a favore di ciascuna società.
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