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Art. 5, Regolamento (UE) n. 952/2013

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Responsabilità Rappresentante Indiretto IVA Importazione: La Svolta
L'Agenzia delle Dogane ha contestato a una società, che agiva come rappresentante indiretto, il mancato pagamento dell'IVA all'importazione e le relative sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso la **responsabilità del rappresentante indiretto IVA importazione**, ritenendo l'IVA non un diritto di confine. La Corte di Cassazione, richiamando una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, ha confermato questo principio. Ha stabilito che l'IVA all'importazione non rientra nell'obbligazione doganale. Di conseguenza, solo l'importatore è responsabile del suo mancato pagamento, a meno che non esistano specifiche disposizioni nazionali che estendano esplicitamente la responsabilità solidale al rappresentante indiretto. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato.
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IVA all’importazione: lo spedizioniere non paga per il cliente
L'Amministrazione Doganale ha contestato a un Importatore l'errato utilizzo del reverse charge per l'importazione di telefoni cellulari, pretendendo il pagamento dell'imposta e delle sanzioni anche dallo Spedizioniere, in qualità di rappresentante indiretto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione, confermando che lo Spedizioniere non è responsabile in solido per l'omesso versamento dell'IVA all'importazione. Uniformandosi alla giurisprudenza europea, la Corte ha chiarito che l'IVA all'importazione non rientra nell'obbligazione doganale in senso stretto. Di conseguenza, in mancanza di una norma nazionale specifica, l'unico soggetto tenuto al pagamento dell'imposta resta l'Importatore, escludendo qualsiasi responsabilità per il professionista che ha curato le sole pratiche doganali.
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Responsabilità del rappresentante doganale: escluso il debito IVA
L'Amministrazione Doganale ha contestato a un'azienda importatrice la mancata inclusione delle royalties nel valore delle merci importate, richiedendo la maggiore IVA all'importazione, sanzioni e interessi. L'ufficio ha esteso la pretesa al rappresentante doganale indiretto, ritenendolo responsabile in solido. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione, confermando che la responsabilità del rappresentante doganale non si estende all'IVA all'importazione. Questo tributo non costituisce un dazio doganale e la legge italiana non prevede una norma esplicita che stabilisca la solidarietà passiva del rappresentante indiretto per l'IVA. Di conseguenza, il rappresentante doganale non deve pagare l'imposta, né i relativi interessi e sanzioni, che restano a carico esclusivo dell'importatore.
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I.V.A. all’importazione: lo spedizioniere non paga per l’importatore
L'Agenzia delle Dogane ha emesso un avviso di accertamento contro uno Spedizioniere Doganale, chiedendo il pagamento dell'I.V.A. all'importazione in solido con l'importatore a causa di un'errata dichiarazione di intento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, confermando l'esclusione della responsabilità dello spedizioniere. I giudici hanno stabilito che l'I.V.A. all'importazione non rientra nella nozione di obbligazione doganale definita dal diritto dell'Unione Europea. Di conseguenza, in assenza di specifiche norme nazionali che prevedano la solidarietà, del mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non il suo rappresentante indiretto.
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IVA all’importazione: l’intermediario non paga per l’importatore
L'Agenzia delle Dogane ha contestato a una società, operante come rappresentante indiretto di un importatore, il mancato versamento dell'IVA all'importazione per tredici imbarcazioni mai introdotte fisicamente in un deposito fiscale, applicando anche pesanti sanzioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del rappresentante indiretto. I giudici hanno stabilito che l'IVA all'importazione non rientra nell'obbligazione doganale definita dal Regolamento UE. Di conseguenza, in mancanza di una norma nazionale specifica che preveda la solidarietà, del mancato pagamento risponde esclusivamente l'importatore effettivo e non il suo rappresentante indiretto. Di riflesso, non possono essere applicate sanzioni a quest'ultimo.
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Spedizioniere non paga l’IVA: la responsabilità solidale è esclusa
Una società importatrice non include le royalties nel valore della merce, ricevendo un accertamento per maggiori dazi e IVA. L'Agenzia delle Dogane chiede il pagamento anche allo spedizioniere, in qualità di coobbligato. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la responsabilità solidale dello spedizioniere doganale vale solo per i dazi doganali, non per l'IVA all'importazione. Quest'ultima è un'imposta interna e la responsabilità del rappresentante indiretto non si estende automaticamente ad essa, salvo una specifica previsione di legge nazionale. Di conseguenza, lo spedizioniere non deve pagare l'IVA evasa dall'importatore.
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