Una società commerciale ha impugnato la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello dopo la revoca dell'ammissione al concordato preventivo. La società sosteneva che l'insolvenza si basasse su dati finanziari risalenti e contestava la legittimazione del Pubblico Ministero all'iniziativa concorsuale, oltre a difendere la bontà del proprio piano concordatario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società debitrice. I giudici hanno chiarito che il Pubblico Ministero può richiedere la dichiarazione di fallimento ogni volta che riceve notizia dell'insolvenza dal giudice civile. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che l'insolvenza si misura sull'incapacità strutturale di operare sul mercato e adempiere regolarmente ai debiti correnti, confermando integralmente le statuizioni dei giudici di merito e condannando la società alle spese legali.
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