La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che autorizzava un colloquio visivo tra un detenuto in regime 41-bis e la sua partner, con cui intrattiene una relazione sentimentale da anni. L'Amministrazione Penitenziaria aveva negato il permesso, adducendo motivi di sicurezza e l'ampia discrezionalità delle sue decisioni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il diritto all'affettività è un diritto soggettivo del detenuto. Pertanto, la decisione di negare i colloqui detenuti 41-bis non è un atto puramente discrezionale, ma deve essere il risultato di un bilanciamento concreto tra il diritto del singolo e le reali esigenze di sicurezza, bilanciamento che spetta al giudice verificare. Nel caso di specie, le ragioni di sicurezza sono state ritenute infondate.
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