Un Comune, socio di maggioranza di una società termale fallita, ha impugnato la dichiarazione di fallimento sostenendo che il valore di alcuni pozzi termali avrebbe dovuto essere incluso nell'attivo patrimoniale, rendendo la società solvibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che nella valutazione stato di insolvenza contano solo gli attivi concretamente e prontamente liquidabili per soddisfare i creditori. I pozzi, data la loro natura e la titolarità pubblica della concessione, non rispondevano a tale requisito.
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