Il Gestore dell'Impianto ha chiesto il risarcimento dei danni all'Ente Pubblico per la riduzione della produzione di biogas in una discarica, causata da presunti errori nei lavori di ampliamento. L'Ente Pubblico si è difeso sostenendo l'assenza di garanzie contrattuali sulla quantità minima di gas. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda qualificando l'accordo come contratto aleatorio, applicando il principio della ragione più liquida. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del Gestore dell'Impianto. I giudici hanno stabilito che, in mancanza di pattuizioni scritte su quantitativi minimi di biogas, il rischio dell'attività grava interamente sul gestore, escludendo qualsiasi responsabilità risarcitoria dell'Ente Pubblico.
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