Un contribuente ha impugnato diversi avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA e IRAP per gli anni 2004, 2005 e 2006. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la causa è giunta in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, il ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della Legge 130/2022 e della Legge 197/2022, documentando il pagamento delle somme dovute. La Suprema Corte, verificata la regolarità della procedura e l'assenza di dinieghi da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
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