Una docente, assunta a tempo indeterminato a seguito di un provvedimento cautelare, subisce la risoluzione del contratto per la successiva scoperta della mancanza del titolo abilitante all'insegnamento. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della risoluzione, affermando che il contratto è nullo per la mancanza di un requisito essenziale previsto dalla legge. La Corte ha precisato che né il provvedimento cautelare iniziale, né la successiva assoluzione penale dal reato di falso ideologico, possono sanare la nullità derivante dalla oggettiva mancanza del titolo abilitante.
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