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Art. 5 d.m. 13.6.1986

5 provvedimenti

Rinuncia al ricorso: il caso dei buoni postali
Un risparmiatore ha citato in giudizio l'ente emittente per il ricalcolo degli interessi su buoni postali fruttiferi. Dopo aver vinto in primo grado e perso in appello, il risparmiatore ha fatto ricorso in Cassazione. Tuttavia, a seguito di una nuova ordinanza della Corte su un caso analogo, il risparmiatore ha presentato una rinuncia al ricorso, gesto seguito dall'ente emittente per il proprio controricorso. La Corte di Cassazione, prendendo atto delle reciproche rinunce, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese legali tra le parti.
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Buoni fruttiferi postali: estinzione del ricorso
Un gruppo di risparmiatori ha citato in giudizio un ente emittente per il corretto rimborso di alcuni buoni fruttiferi postali, contestando i tassi di interesse applicati. Dopo aver perso in appello, hanno presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, hanno rinunciato al ricorso. La Corte Suprema ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento e ha compensato le spese legali, adducendo come giusta causa un consolidamento della giurisprudenza sulla materia avvenuto dopo la proposizione del ricorso.
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Buoni Postali Fruttiferi: estinzione del giudizio
Una controversia sui tassi di interesse dei Buoni Postali Fruttiferi serie Q/P si conclude in Cassazione con l'estinzione del giudizio. La risparmiatrice, dopo una sentenza d'appello sfavorevole, ha rinunciato al ricorso a seguito di un consolidamento giurisprudenziale contrario alla sua tesi. La Corte ha dichiarato estinto il procedimento, compensando le spese legali tra le parti.
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Buoni fruttiferi postali: il timbro fa la differenza
Un gruppo di risparmiatori ha citato in giudizio una società di servizi postali per la determinazione dei tassi di interesse sui loro buoni fruttiferi postali della serie "Q/P". La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che la presenza di un timbro sul fronte del titolo indicante la serie "Q/P" è sufficiente per applicare i tassi di interesse, più bassi, stabiliti da un decreto ministeriale del 1986. Questa indicazione prevale sulle condizioni originariamente stampate sul retro, anche in assenza di un secondo timbro specifico con le nuove tabelle. La Corte ha così respinto il ricorso dei risparmiatori, ritenendo che la sigla della serie fosse un'indicazione chiara del regime normativo applicabile.
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Buoni postali: la Cassazione sui tassi e i timbri
Un risparmiatore ha citato in giudizio l'istituto postale per il mancato riconoscimento dei tassi di interesse originari sui suoi buoni postali per l'ultimo decennio di validità. Sul retro dei titoli era apposto un timbro che modificava i tassi solo per i primi venti anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo il suo orientamento consolidato: in caso di indicazioni incomplete o ambigue, non si applicano i tassi originari, ma si procede a un'integrazione del contratto sulla base dei decreti ministeriali vigenti per quella specifica serie di buoni. La Corte ha escluso la violazione del principio di buona fede e ha condannato il ricorrente per abuso del processo.
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