La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9531/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di legittimazione passiva catastale. Il caso riguardava una società energetica, affittuaria di un terreno con un impianto fotovoltaico, che aveva impugnato un avviso di accertamento catastale. La Corte ha chiarito che la legittimazione ad agire e a resistere in giudizio per questioni relative alla rendita catastale spetta esclusivamente all'intestatario del bene immobile nel catasto, ovvero al titolare di un diritto reale. Di conseguenza, l'affittuario, non essendo proprietario, non ha il diritto di contestare tali atti, confermando l'annullamento dell'atto impugnato perché rivolto a un soggetto non legittimato.
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