Un'azienda olearia importava olio "extra vergine" in regime doganale speciale per il confezionamento e la riesportazione. A seguito di controlli, una prova organolettica (panel test) ha declassato il prodotto a "vergine", di qualità inferiore. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'accertamento fiscale, stabilendo che la prova organolettica è una procedura legalmente tipizzata e vincolante, non una mera presunzione. Le analisi private condotte dall'azienda non sono state ritenute valide come controprova, poiché la normativa europea prevede un iter specifico di contestazione tramite controanalisi ufficiali. È stata inoltre respinta l'eccezione di buona fede, dato che l'onere di dimostrare la conformità del prodotto riesportato ricadeva sull'importatore.
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