Una contribuente riceveva un avviso di accertamento per l'anno 2006, relativo a presunti redditi da investimenti non dichiarati in Svizzera. La Commissione Tributaria Regionale applicava retroattivamente la presunzione legale di evasione introdotta nel 2009, invertendo l'onere della prova. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17221/2025, ha cassato la decisione, stabilendo che la norma sulla presunzione investimenti estero ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente. Tuttavia, ha confermato che il raddoppio dei termini di accertamento è procedurale e quindi retroattivo, e che l'Agenzia può comunque utilizzare i medesimi fatti come presunzioni semplici.
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