La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32566/2024, ha stabilito che un'impiegata di un'agenzia forestale regionale, ente pubblico non economico, non ha l'obbligo di mantenere l'iscrizione a un ente previdenziale agricolo dopo il passaggio da un precedente datore di lavoro. La Suprema Corte ha chiarito che per l'obbligo di iscrizione non è sufficiente la natura agricola dell'attività, ma è necessario che l'ente pubblico la eserciti come una vera e propria impresa. Di conseguenza, la cessazione del rapporto assicurativo, anche senza la cessazione del rapporto di lavoro, dà diritto alla liquidazione del conto individuale accumulato.
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