La Corte di Cassazione conferma la condanna per un cittadino straniero che aveva richiesto il permesso di soggiorno utilizzando documentazione relativa a un rapporto di lavoro fittizio. La sentenza stabilisce che si configura il reato di falsità materiale, e non ideologica, quando i documenti attestano una realtà completamente inesistente, creata artificiosamente al solo scopo di ottenere il provvedimento. Nel caso specifico, la datrice di lavoro non aveva redditi sufficienti e il luogo di lavoro era un capannone abbandonato. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, ritenendo provata la consapevolezza dell'imputato e corretta la qualificazione del reato come falsità materiale per permesso soggiorno.
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