In un caso di acquisizione di asset tramite concordato fallimentare, la Corte di Cassazione ha stabilito che la cessione di immobili strumentali (categoria D/1) è soggetta a IVA e, per il principio di alternatività, a imposta di registro fissa. Tuttavia, per gli altri beni (avviamento, marchi, attrezzature), spetta al contribuente dimostrare la loro natura strumentale. La Corte ha cassato la sentenza precedente che non aveva considerato questo onere della prova, rinviando il caso per una nuova valutazione su tali beni specifici.
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