Un avvocato ha richiesto un decreto ingiuntivo a Milano per riscuotere i compensi professionali da una cliente, assistita dal suo amministratore di sostegno. La cliente ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice milanese, invocando l'applicazione del foro del consumatore in favore del Tribunale di Pisa, luogo della sua residenza effettiva. L'attività legale riguardava infatti una questione ereditaria privata, estranea a qualsiasi attività professionale della cliente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando che nei rapporti tra avvocato e cliente si applica il foro del consumatore se la prestazione non riguarda l'attività d'impresa o professionale del cliente. Inoltre, la residenza effettiva può essere dimostrata con ogni mezzo, senza necessità di certificati anagrafici. La competenza spetta quindi definitivamente al Tribunale di Pisa.
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