La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19775/2024, ha rigettato il ricorso dei proprietari di un terreno espropriato. La Corte ha stabilito che l'indennità di espropriazione costituisce un debito di valuta e non di valore, escludendo quindi la rivalutazione monetaria automatica. Per ottenere un risarcimento per la svalutazione, il creditore deve provare il cosiddetto 'maggior danno'. Inoltre, ha dichiarato inammissibile la critica alla stima del valore del fondo perché il ricorso era generico e non riportava i passaggi essenziali delle perizie tecniche contestate.
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