Un Lavoratore è stato condannato per furto aggravato e possesso di un documento d'identità contraffatto. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Sosteneva che il possesso di un documento d'identità contraffatto, recante la sua foto ma false generalità, dovesse configurare un reato meno grave. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il possesso di un documento d'identità contraffatto con l'effigie del possessore e false generalità implica la partecipazione alla contraffazione, configurando il reato più grave previsto dall'Art. 497-bis, comma secondo, c.p.
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