La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un appello penale poiché l'atto di elezione di domicilio, presentato contestualmente, non riportava la firma dell'imputato autenticata dal difensore. Questa mancanza formale, secondo la Corte, viola l'art. 162 c.p.p. e rende l'impugnazione non valida ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., confermando la necessità di un rigoroso rispetto delle forme processuali.
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