La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per ricettazione di carta di credito a carico di un soggetto che l'aveva utilizzata dopo averla trovata. Secondo i giudici, una carta di pagamento, avendo chiari segni di riconoscimento del proprietario (come il nome stampato), non può essere considerata un 'oggetto smarrito'. Chi se ne impossessa commette furto, non la semplice appropriazione di cosa smarrita (reato oggi depenalizzato). Di conseguenza, la successiva circolazione o utilizzo del bene integra il più grave delitto di ricettazione. La Corte ha quindi respinto la tesi difensiva, stabilendo che la riconoscibilità del titolare qualifica l'impossessamento come furto, che funge da reato presupposto per la ricettazione.
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