L'Imputato, condannato per il furto pluriaggravato di un portafogli contenente denaro e una carta bancomat, ha proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha invocato la violazione del divieto di bis in idem, sostenendo che il fatto fosse già stato giudicato in un precedente processo terminato con l'assoluzione per il reato di abusiva detenzione di codici di accesso informatici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando che i due processi riguardavano fatti storici diversi: il primo concerneva l'uso dei codici, mentre il secondo riguardava la sottrazione fisica del portafogli. Non essendoci identità del fatto storico, il divieto di bis in idem non trova applicazione. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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