Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un processo penale, ha avviato le procedure di recupero crediti contro l'assistito insolvente, ottenendo un decreto ingiuntivo. Successivamente, ha richiesto allo Stato la liquidazione compenso difensore d'ufficio. Il Tribunale ha escluso dal rimborso le spese sostenute per i tentativi di recupero forzoso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del legale, stabilendo che lo Stato deve rimborsare anche i costi delle procedure esecutive rimaste infruttuose. Infatti, il tentativo di recupero del credito costituisce un presupposto di legge obbligatorio per poter chiedere il pagamento all'erario. Di conseguenza, negare il rimborso di tali spese caricherebbe ingiustamente il professionista di costi necessari per svolgere un'attività resa nell'interesse dello Stato. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio.
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