L'Imputato, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'irregolare notifica dell'avviso di chiusura indagini, inviato a un indirizzo errato e poi consegnato al difensore. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'errore nella notifica dell'avviso di chiusura indagini non costituisce una nullità assoluta e insanabile, bensì una nullità a regime intermedio. Questo tipo di vizio deve essere eccepito tempestivamente dalla difesa come questione preliminare all'inizio del processo di primo grado. Poiché nel caso specifico il difensore ha partecipato al giudizio senza sollevare alcuna obiezione, il vizio si è sanato. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna dell'Imputato, ordinandogli anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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