Un contribuente ha ricevuto arretrati pensionistici in un'unica soluzione, soggetti a tassazione separata. Ha richiesto il rimborso sostenendo che, se percepiti annualmente, i redditi sarebbero rientrati nella 'no tax area'. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che il regime di tassazione separata arretrati si applica secondo il principio di cassa, ovvero nell'anno di percezione. La Corte ha stabilito che tale regime è già una misura per attenuare gli effetti della progressività fiscale e non consente di disapplicare l'imposta in base alla situazione reddituale ipotetica degli anni precedenti, salvo in caso di ritardo patologico dell'ente erogatore, non riscontrato nel caso di specie.
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