La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5003/2024, ha stabilito che non spetta l'imposta di registro in misura fissa per il conferimento di immobili a una società con sede legale in un altro Stato UE, qualora si accerti un caso di esterovestizione. Nel caso specifico, i contribuenti avevano conferito immobili a una società britannica, ma l'Amministrazione Finanziaria ha dimostrato che la sede estera era puramente formale e che la direzione effettiva dell'attività si svolgeva in Italia. La Corte ha confermato che, per ottenere il beneficio fiscale, non basta la sede legale, ma occorre una sede effettiva, e che l'onere di provare la reale operatività all'estero, una volta sollevate le presunzioni dall'Agenzia, ricade sul contribuente.
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