Un'azienda ha citato in giudizio un ex dipendente per danni derivanti da una presunta esecuzione forzata abusiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'azienda inammissibile, confermando la legittimità dell'azione del lavoratore. Quest'ultimo, infatti, aveva agito solo dopo la scadenza del termine di pagamento indicato nel precetto e senza aver ricevuto alcuna comunicazione dell'avvenuto, seppur tardivo, pagamento da parte dell'azienda.
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