Un medico veterinario, che aveva lavorato per un'Azienda Sanitaria Locale tramite convenzioni dal 1990 al 2003, ha chiesto il riconoscimento della natura del rapporto di lavoro come subordinato. Voleva ottenere differenze retributive e contributive, o in subordine, indennità e premi. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso. Ha confermato la prescrizione di parte dei crediti e ha ribadito che il rapporto era di collaborazione autonoma, non di lavoro subordinato, come già stabilito dai giudici precedenti. La Corte ha escluso che le convenzioni fossero nulle per illiceità, trattandosi di violazioni procedurali.
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