Un condannato ammesso al regime di semilibertà ha chiesto di poter usufruire di una licenza premio all'estero, precisamente in Ungheria, per trascorrere un periodo di festività insieme alla propria famiglia. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta, ritenendo non applicabili le procedure europee di esecuzione delle misure alternative fuori dal territorio nazionale per i soggetti semiliberi. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che durante la licenza egli si trova in libertà vigilata e che le norme europee consentono il trasferimento temporaneo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il divieto. I giudici hanno chiarito che la misura della semilibertà non fa cessare lo stato di detenzione e che le norme sulla cooperazione internazionale richiedono una durata minima stabilita di sei mesi, incompatibile con la natura temporanea e breve della licenza premio all'estero.
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