Un'associazione culturale e l'Amministrazione finanziaria, dopo aver raggiunto un accordo transattivo, hanno richiesto la cessazione della materia del contendere in Cassazione. L'Agenzia ha però preteso il pagamento delle spese legali, sostenendo la tardività della conciliazione. La Suprema Corte ha respinto la richiesta, dichiarando il giudizio estinto e compensando le spese, poiché l'accordo quadro firmato dalle parti prevedeva esplicitamente la compensazione, rendendo tale patto vincolante e prevalente su altre considerazioni.
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