Un bookmaker estero e il suo Centro Trasmissione Dati (CTD) italiano hanno impugnato un avviso di accertamento relativo alla tassa unica sulle scommesse per l'anno 2011. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la responsabilità solidale di entrambi i soggetti per il pagamento della tassa scommesse bookmaker. La Corte ha stabilito che l'imposta è dovuta da chiunque raccolga scommesse sul territorio italiano, anche in assenza di una concessione statale, e ha ribadito che la normativa è conforme ai principi costituzionali e al diritto dell'Unione Europea per le annualità a partire dal 2011.
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