Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento, sostenendo la mancata e invalida notifica delle cartelle esattoriali presupposte e l'avvenuta prescrizione del credito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato sia il ricorso del contribuente sia quello incidentale dell'Agente della Riscossione. Ha chiarito che per provare la notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione deve produrre l'avviso di ricevimento, che fa fede fino a querela di falso. La Corte ha inoltre ribadito la differenza nei termini di prescrizione: decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi.
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