Un individuo, condannato in primo grado per incendio aggravato, ha visto il suo reato dichiarato estinto per prescrizione in appello. Nonostante ciò, la Corte d'Appello ha confermato la condanna al risarcimento dei danni civili. L'imputato ha proposto ricorso, sostenendo che avrebbe dovuto essere assolto nel merito per insufficienza di prove, anche in presenza della prescrizione. La Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che, anche se il reato è prescritto, il giudice deve comunque valutare la **responsabilità civile nel processo penale** per la parte civile, applicando il criterio del "più probabile che non". L'assoluzione nel merito è possibile solo se l'innocenza è evidente "ictu oculi", senza necessità di ulteriori approfondimenti.
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