La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato che, dopo aver stipulato un **concordato in appello**, contestava le prescrizioni accessorie imposte dal giudice. L'accordo prevedeva la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ma il ricorrente lamentava l'inserimento del divieto di espatrio e l'obbligo di permanenza in una specifica regione, ritenendoli contrari ai patti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che le prescrizioni previste dalla legge per le sanzioni sostitutive sono obbligatorie e non possono essere escluse dalla volontà delle parti. Il giudice ha il dovere di applicare i vincoli di legge, come il ritiro del passaporto, poiché essi non costituiscono pene accessorie ma elementi intrinseci della sanzione stessa.
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