La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20520/2024, ha stabilito che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità non beneficia del regime fiscale di favore previsto per gli atti di compravendita immobiliare. Anche se l'accettazione avviene tramite la vendita di un bene ereditato, la sua trascrizione è un adempimento fiscalmente autonomo e, pertanto, soggetto al pagamento dell'imposta ipotecaria e di bollo in misura fissa. La Corte ha chiarito che l'accettazione è un presupposto giuridico della vendita, non una sua conseguenza diretta, escludendola così dal perimetro delle esenzioni.
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