Un medico, operante in regime di esclusiva per un ospedale pubblico, è stato accusato di truffa aggravata per aver svolto attività privata non dichiarata, continuando a percepire l'indennità di esclusiva. La difesa sosteneva che il mero silenzio non potesse configurare il reato. La Corte di Cassazione, pur dichiarando il reato estinto per prescrizione, ha stabilito che il silenzio, se inserito in un contesto di condotte attive volte a ingannare (come la prenotazione diretta delle visite), diventa 'silenzio eloquente' e integra pienamente gli artifici e raggiri tipici della truffa.
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